Abrogata la legge dell'Emilia Romagna sulle discipline bionaturali
il sabato 05 settembre 2009 Stampa il Contenuto Crea file pdf del Contenuto


Lo ha deciso la Corte Costituzionale: la legge emiliana sulle pratiche e sulle attività bionaturali, che interessava anche la naturopatia, è illegittima.

Con sentenza n. 138 del 2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo tutto il titolo I della legge regionale dell’Emilia Romagna n. 2 del 19 febbraio 2008, Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere, ovvero la parte relativa alla professione di operatore bionaturale (mentre invece resta valida e vigente quella sui centri benessere).

La Corte ha ritenuto illegittimo il titolo I per le stesse ragioni che hanno comportato l’abrogazione di altre leggi regionali analoghe sulle DBN (discipline bionaturali): le Regioni non possono individuare nuove professioni. Tale competenza, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione Italiana, è solamente dello Stato.

Non ci risulta che - strano, ma vero - sia stata invece mai abrogata l’altra legge dell’Emilia Romagna, la L.R. n. 11 del 21 febbraio 2005, con cui questa Regione ha istituito la figura del Naturopata, definendone espressamente profilo e competenze.

Fonte

Copyright © 2009-2020 Maria Grazia Mauri

Webmaster Maria Grazia Mauri